Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di promuovere tutte le forme di turismo legate al mare e al tempo stesso di favorire uno sviluppo del territorio integrato.
      Il mare è una risorsa essenziale per il nostro Paese e va costantemente tutelato e valorizzato. Il turismo marino diventa, quindi, uno strumento rilevante per la crescita delle nostre regioni, quasi tutte bagnate dal mare.
      L'attività di turismo marino consiste principalmente in quella serie di attività di ricezione e di ospitalità che sono esercitate dagli imprenditori turistici nelle zone costiere in strutture appositamente allestite.
      Esso comprende sia l'ittiturismo che il pescaturismo, pertanto la presente proposta di legge si prefigge di promuovere anche le forme di turismo legate alla pesca marittima, favorendo il consumo di prodotti del mare nazionali.
      Tale proposta di legge ricalca la disciplina dell'agriturismo ed è una sorta di «legge quadro», nel senso che saranno poi le regioni a stabilire le disposizioni attuative a seconda delle caratteristiche e delle specificità locali.
      Con la presente proposta di legge si propone anche la realizzazione delle «strade del mare e delle tipicità locali» al fine di armonizzare lo sviluppo regionale e creare percorsi che consentano un'azione di promozione

 

Pag. 2

e di valorizzazione delle zone costiere.
      L'articolo 1 definisce le finalità della legge, volta alla promozione del turismo marino, quindi di qualsiasi forma di turismo legato al mare in maniera integrata allo sviluppo del territorio.
      L'articolo 2 chiarisce quali sono le attività relative, e cioè quelle attività di ricezione e di ospitalità effettuate nelle zone costiere dagli imprenditori turistici e tutte le produzioni di beni e servizi, che possono essere realizzate anche a carattere artigianale e che sono legate in qualche modo al mare.
      L'articolo 3 prevede le disposizioni amministrative per le attività di turismo marino, delegando le regioni a stabilire criteri, limiti e obblighi a tale tipo di attività e istituendo un apposito elenco regionale di tutti i soggetti abilitati.
      A tali operatori possono essere concessi dei contributi finanziari per interventi che sono stabiliti con provvedimenti regionali e che prevedono il restauro, l'adattamento e l'allestimento dei locali o delle strutture destinate alle attività del turismo marino (articolo 4). Sono le stesse regioni che stabiliscono i criteri previsti per le modalità di accesso a tali contributi finanziari.
      L'articolo 5 prevede, infine, che le regioni possano promuovere e disciplinare, con proprie leggi, la realizzazione delle «strade del mare e delle tipicità locali» al fine di sviluppare l'offerta turistica delle zone costiere e di integrare le specificità del territorio.
 

Pag. 3